Termini Imerese, adozione di 2 gemelli riconosciuta a coppia di donne: precisazione dell’Ufficiale di Stato Civile

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La notizia apparsa qualche giorno fa sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia” con il titolo “Termini, l’adozione di 2 gemelli riconosciuta a coppia di donne”, spinge a rivolgermi per la pubblicazione di questa nota a codesta Redazione che costantemente presta una particolare attenzione e correttezza di divulgazione alle notizie che interessano questo territorio.

L’articolo racconta delle traversie che hanno accompagnato due donne, unite civilmente, le quali sono ricorse alla Procreazione Medicalmente Assistita per coronare il loro condivisibile desiderio di genitorialità; articolo però frastagliato da qualche oggettiva imprecisione.

Le nascite sono avvenute in territorio italiano. Le stesse hanno voluto che fossero redatti atti di stato civile, che furono poi firmati dal Sindaco, dai quali si evincesse che entrambe erano genitrici e che, anche se una non aveva partecipato biologicamente alla procreazione, risultasse a tutti gli effetti quale secondo genitore (d’intenzione), anche ai fini anagrafici, essendo stata autorizzata al riconoscimento dal genitore che per primo aveva dichiarato. Questo è vietato dalla normativa vigente per persone dello stesso sesso, per cui è dovuta intervenire l’Autorità Giudiziaria per ripristinare la correttezza del procedimento.

Esaminiamo i fatti.

Nell’articolo si legge che il Sindaco di Termini Imerese ha firmato il riconoscimento anche se il funzionario non si è preso alcuna responsabilità. Essendo stato chiamato in causa, preme chiarire che la posizione dell’Ufficiale dello Stato Civile è quella di valutare se gli atti nella formulazione sono legittimi, applicando quanto previsto dalla normativa al momento vigente.

Nella fattispecie, solo una parte del procedimento era conforme alla normativa; si poteva accogliere la dichiarazione di nascita della madre biologica, a condizione che fosse omessa la parte riguardante l’altro genitore (d’intenzione)   che   non   aveva   partecipato alla procreazione, trattandosi di “Procreazione Medicalmente Assistita”.

A tutto ciò si aggiunga la richiesta da parte del genitore d’intenzione di intervenire nel riconoscimento, successivo a quello della madre biologica, con un atto che la assimilasse al genitore biologico.

Quanto richiesto non poteva essere accolto secondo la normativa italiana; la stessa legge sulla PMA, che in un primo momento aveva precluso la tecnica della fecondazione eterologa, l’aveva successivamente resa fruibile, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014, soltanto alle coppie formate da persone di sesso diverso. Altre sentenze della Corte Costituzionale (230 del 20.10.2020 e 32 del 28.01.2021) hanno stabilito che tale riconoscimento può essere operato solamente dal genitore biologico mentre, al genitore d’intenzione è lasciata l’unica strada obbligata, ossia quella  dell’adozione speciale ai sensi della legge 184/1983 art. 44, comma 1, lett. d) “questa Corte (Costituzionale) non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dall’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia” (sentenza n. 32/2021).

Invece, con l’intervenuta partecipazione del Sindaco, che ha agito sì da Ufficiale di Stato Civile ma principalmente da figura politica, si è dato corso il 22.09.2021 alla formazione di 2 atti con i quali si consentiva, fuori dalla legge, il riconoscimento del genitore d’intenzione.

Quali margini poteva avere il funzionario responsabile se non quello di rifiutarsi (con propria nota) di sottoscrivere gli atti e di comunicare agli Organi competenti alla vigilanza (Procura della Repubblica di Termini Imerese e Prefettura di Palermo) che era stata operata la violazione nella sottoscrizione di quegli atti?

Di tutto ciò erano stati preventivamente informati sia i genitori (biologico e d’intenzione) che il Sindaco; per cui quando il Ministero dell’Interno ha invitato, con propria nota, la Procura della Repubblica di Termini Imerese alla correzione degli atti e all’annullamento di quelli riguardanti il riconoscimento del genitore d’intenzione, non c’era nulla di nuovo.

Con la notifica del 17.11.2022, da parte della Procura della Repubblica di Termini Imerese della sentenza con cui veniva accolta l’istanza presentata dal Ministero dell’Interno, si apriva la strada già più volte suggerita dal funzionario comunale, ma non ascoltata, della adozione speciale.

Tanto per dovere di verità.

Cordiali saluti

L’Ufficiale dello Stato Civile

Ignazio Vivirito

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