Caltavuturo, arrestato imprenditore. L’avv.: notizie non vere e lesive dell’immagine e della reputazione del mio assistito

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A seguito del comunicato stampa del Comando Provinciale di Palermo della Guardia di Finanza avevamo pubblicato un articolo dal titolo “Caltavuturo, rileva laboratorio di analisi ma il venditore gli estorce 56.000 Euro per il “nulla osta”. Arrestato imprenditore”.

L’Avv. Veronica Petrella in nome e per conto del dott. Nicolò Ippolito ci ha inviato una email per una rettifica di quanto riportato che volentieri pubblichiamo.

Vi scrivo a seguito della pubblicazione, in data 5 luglio 2019, su sito del Vostro quotidiano  www.esperonews.it, di un articolo dal titolo “Caltavuturo, rileva laboratorio di analisi ma il venditore gli estorce 56.000 Euro per il “nulla osta”. Arrestato imprenditore”.
L’articolo, nel riportare la notizia dell’arresto del Presidente del Consorzio GDM – Gruppo Diagnostico Mediterraneo, ha riferito notizie non vere e lesive dell’immagine e della reputazione del dott. Nicolò Ippolito, laddove si legge che i soldi sarebbero serviti per concedere il nulla osta sul passaggio di un laboratorio ad un altro consorzio ovvero per far confluire l’attività in un nuovo soggetto giuridico.
Affermazioni, queste, prive di alcun fondamento alla luce del provvedimento di immediata scarcerazione del dott. Nicolò Ippolito emesso dalla Direzione Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli A. Lorusso” in ottemperanza al provvedimento reso il 5 luglio 2019dal GIP presso il Tribunale di Palermo (Nr. 7762/2019 RG NR – 6123/12 RG GIP) con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di misura cautelare e l’immediata liberazione del dott. Nicolò Ippolito.
Estrapolando alcuni passaggi salienti del citato provvedimento, si legge:  
Ebbene, analizzati gli atti ritiene questo giudice che il quadro indiziario non sia sufficientemente univoco per affermare adesso, all’esito della riflessione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM, che Ippolito Nicolò abbia agito per estorcere a Zummo una somma non dovuta. Vi sono al contrario sufficienti elementi per ipotizzare ragionevolmente che la pretesa di denaro avanzata dall’Ippolito sia riconducibile:
1)       alla somma di circa 23.000,00 euro dovuta a GDM da Zummo in quanto subentrato a Laboratori Riunti Graziano Capuano Scarl siccome cristallizzata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo il 31 marzo 2019, definitivamente esecutivo il 6 giugno 2019 (cfr. provvedimenti depositati nel corso dell’interrogatorio di garanzia);
2)       alla pretesa risarcitoria avanzata dall’Ippolito nei confronti di Karol Lab per aver causato con i diversi contenziosi amministrativi, fino adesso infondati, il congelamento del budget riconducibile al GDM in relazione alla quota di competenza del ramo d’azienda ceduto per non aver rispettato la normale procedura di trasferimento del laboratorio di analisi con preavviso di sei mesi come previsto dall’art. 12 dello statuto di GDM. Preavviso che se rispettato avrebbe consentito a GDM di utilizzare quel budget almeno per quell’ulteriore periodo di tempo.
Il fatto che il rilascio del nulla osta fosse programmato come contestuale al pagamento di tali poste debitorie non costituisce dato estorsivo … Il pagamento di quelle somme non corrispondeva ad una pretesa abusiva, ontologicamente ingiusta e predatoria di Ippolito. Tutti gli atti di indagine danno atto della sua ferma convinzione di aver subito, non lui ma la GDM, un danno di “non poco conto” e segnalato la sua fermezza a negoziare l’indennizzo per aver perso almeno cinque mesi di attività riconducibili al ramo d’azienda ceduto … oltre che riconducibili al credito certo, liquido, esigibile non contestabile perché ormai oggetto di ingiunzione definitiva … E del resto del pagamento di quell’indennizzo e della riscossione di quel credito Ippolito aveva parlato con i colleghi del CDA, tanto che l’assegno sequestrato risulta intestato alla società consortile e non a lui …”.
Alla luce delle suestese considerazioni, Vi chiedo, pertanto, di voler provvedere, ai sensi dell’art. 42 della Legge 416/1981, che ha sostituito l’art. 8 della Legge 47/1948, alla immediata rettifica di quanto riportato nel citato articolo e, precisamente, dell’inciso “L’arresto è stato convalidato dal GIP di Palermo”, con debita integrazione di quanto disposto dal GIP circa il rigetto della richiesta di misura cautelare e l’immediata liberazione del dott. Nicolò Ippolito alla luce del fatto che il quadro indiziario, all’esito della riflessione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM, non abbia rivelato quel sufficiente grado di univocità per affermare, ad oggi, che il dott. Ippolito abbia agito per estorcere a Zummo Marco una somma non dovuta tantoppiù che, come sopra riportato, “ … Il fatto che il rilascio del nulla osta fosse programmato come contestuale al pagamento di tali poste debitorie non costituisce dato estorsivo … Il pagamento di quelle somme non corrispondeva ad una pretesa abusiva, ontologicamente ingiusta e predatoria di Ippolito …”.
Distinti saluti.
Avv. Veronica Petrella