Articolo 191 Ordinanze contingibili e urgenti. Uso od Abuso?

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L’Assessore Regionale Pierobom

 

La Sicilia è in emergenza rifiuti dal 1998, dopo 30 anni ancora oggi 150 comuni non raggiungono livelli soddisfacenti di Raccolta Differenziata, sono a rischio commissariamento per non aver raggiunto la soglia del 30%, tra questi ci sono anche Palermo, Catania e Messina, il Tar al momento ha sospeso l’ordinanza nella parte che prevedeva l’obbligo per i comuni in ritardo di trasferire i rifiuti all’estero, pena il commissariamento. Ma restano le percentuali di differenziata da raggiungere.

Per alcuni comuni, dove non funzione il servizio, l’unica soluzione sembrerebbe quella di ricorrere alle ordinanze “condigibili ed Urgenti” previste dall’articolo 191 del D. Lgs 152/2006, questo gli permetterebbe di aggirare la burocrazia e risolvere da soli la problematica.

L’articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006 recita: […]qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente […]”

I Sindaci, negli ultimi anni, soprattutto nella fase di passaggio dagli ATO agli ARO, hanno abusato dell’art. 191 attirando l’attenzione della magistratura. Sembra facile aggirare la burocrazia avvalendosi di questo articolo, ma non è così, alcune sentenze chiariscono che le “..situazioni di eccezionali ed urgenti necessità..” devono essere “segnalate” dall’asp di competenza e non sono a discrezione dell’amministrazione comunale.

Quindi la situazione di emergenza deve essere reale e non potenziale e poi deve essere segnalata dall’asp, per questo motivo, considerato che i sindaci negli anni passati hanno abusato di questo articolo, molti comuni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per avere affidato il servizio dei rifiuti a ditta privata senza gara d’appalto, in pratica alcuni Sindaci hanno interpretato la norma usandola come pretesto per aggirare la normativa sugli appalti, è ovvio che non si mette in dubbio la buona fede degli amministratori attanagliati da una burocrazia asfissiante, ma quello che hanno fatto non si poteva fare, c’è anche un limite temporale di 18 mesi mesi che molti comuni hanno ampiamente superato.

Questa vicenda ha portato alla denuncia di 74 comuni siciliani, anche perché questo sistema ha messo in moto un circolo vizioso che ha moltiplicato i costi per i Comuni che a suo tempo usavano, impropriamente, i soldi della TARI per pagare le ditte affidatarie e non pagavano gli ATO.

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato l’assessore regionale Dott. Alberto Pierobon, che, facendo un ottimo lavoro, dopo solo tre mesi dal suo insediamento con nota prot 2753 del 29/6/2018 scrive a tutti i comuni siciliani per chiarire quando e come si possono usare i poteri sostitutivi normati dall’articolo 191 del d.lgs 152/2006.

In esso è precisato che le ordinanze devono indicare le norme cui si intende derogare, e possono essere adottate solo dopon la valutazione e l’acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento anche alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Laddove l’oggetto dell’rodinanza sono i rifiuti pericolosi si deve fare comunicazione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonchè alla Commissione dell’Unione europea.

Nella nota vengono anche specificati i presupposti per avvalersi di quest’articolo e che devono essere tre: L’Urgenza, al contigibilità e l’impossibilità di provvedere altrimenti.

L’urgenza: intesa quale impossibilità di differire l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;

La contingibilità: intesa quale necessità urgente di provvedere – in modo immediato ed efficace – a far fronte a situazioni non prevedibili di pericolo attuale ovvero imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

Limpossibilità di provvedere altrimenti: intesa quale assenza di strumenti ordinari utili a gestire ed affrontare l’emergenza.

La nota, allegata all’articolo.