Una sentenza della Cassazione mette al riparo i lavoratori da novellazioni sfavorevoli dei contratti

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La Suprema Corte tutela i diritti quesiti dei lavoratori

 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con Sentenza emessa in Data 18 Giugno-29 Ottobre del 2015 n.22126 mette al riparo i Lavoratori da eventuali svantaggiose modifiche apportate ai Contratti Collettivi Nazionali. Infatti la Sentenza in oggetto prevede che nell’eventualità venga stipulato un nuovo Contratto Collettivo Nazionale contenente condizioni risultanti penalizzanti per i lavoratori precedentemente contrattualizzati le summenzionate penalizzazioni risultano di fatto inefficaci.

Infatti i Diritti Quesiti dai Lavoratori non sono novellabili in senso sfavorevole, costituendo una oggettiva e inalterabile validità giuridica.

Non rientrano comunque le ipotetiche prospettive future di incremento salariale, ma soltanto rigorosamente le situazioni retribuitive già entrate fattivamente e non occasionalmente nel patrimonio del lavoratore subordinato.

In conseguenza di ciò eventuali Indennità di Funzione o analoghi emolumenti già concretamente acquisiti dal lavoratore non possono essere successivamente ridimensionati o soppressi, ma vanno comunque corrisposti in misura e modalità invariate anche a fronte di eventuali e successive modifiche dei Contratti Collettivi.

Si puntualizza inoltre che i Contratti Collettivi Nazionali sono di efficacia oggettiva per tutti coloro che risultano iscritti alle Organizzazioni Sindacali di Categoria stipulanti gli accordi, altresì i Contratti Collettivi Aziendali estendono di fatto la loro efficacia a tutti i Lavoratori svolgenti l’attività lavorativa nell’ambito dell’Azienda interessata dal Contratto Collettivo, prescindendo da una eventuale adesione alle Organizzazioni Sindacali fautrici del Contratto Collettivo in oggetto.

Nell’ipotesi venga attribuita per necessità Aziendale al lavoratore una differente Funzione questa potrà risultare congrua con le direttive promulgate dalla summenzionata Sentenza se non viene conclamato un reale peggioramento retribuitivo, infatti le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali devono intendersi come Fonti Eteronome rispetto i Contratti Individuali fermo rimanendo il dato oggettivo dell’invarianza dell’entità delle retribuzioni medesime.

Certamente la Sentenza sopra citata costituisce una pietra miliare nel Settore del Lavoro puntualizzando infatti aspetti, i Diritti Quesiti per l’appunto, che devono per necessità intuitive e oggettive rimanere invariabili e inattaccabili nel tempo, avendo infatti la funzione di stabilizzare situazioni economiche individuali che altrimenti sarebbero esposte a inquietanti e talvolta devastanti fluttuazioni.

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