Scuola, 24 crediti formativi e diploma A.F.A.M. sono abilitanti: lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese

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Con recentissima pronuncia giudiziaria si è nuovamente espresso il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, Presidente dott.ssa Laura Petitti, in merito al valore abilitante di AFAM + 24 crediti formativi.

AFAM è l’acronimo di Alta Formazione Artistica e Musicale.  È il sistema che ricomprende le istituzioni artistiche e musicali riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La normativa prevede l’equipollenza dei diplomi ordinari o dei diplomi sperimentali di I livello rilasciati dalle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica alle lauree della classe delle lauree in Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Nel caso specifico i giudici di Termini hanno quindi deciso che il Diploma A.F.A.M.con 24 Cfu è abilitante all’insegnamento e quindi l’nserimento in II Fascia è dovuto.
Il contenzioso è nato dal reclamo del Ministero dell’Istruzione, U.S.R. Sicilia e A.T.P. Palermo, avverso l’ordinanza di accoglimento del ricorso – avviato con urgenza con la quale veniva dichiarato, nel giugno 2020, che il diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento, congiunto ai 24 C.F.A., assume valenza abilitante all’insegnamento, per le classi di concorso A029 – A030 –A053 – A064 – AA55 e AA66 e a beneficio di un’assistita dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Secondo i giudici del Tribunale di Termini Imerese, che hanno preliminarmente disatteso l’eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata dai reclamanti: “Le argomentazioni del giudice di primo grado sono pienamente condivisibili… i 24 crediti formativi, in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore, di cui al D. Lgs. n. 59 del 2017, quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all’insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di abilitazione… In particolare…il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 ha introdotto il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, ai sensi della delega conferita dal Parlamento all’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015, prevedendo, tra i titoli di accesso ai futuri concorsi, in luogo dell’abilitazione, il requisito…del conseguimento dei 24 cfu (cfr. art. 5 d.lgs. n. 59/2017)… l’art. 5 del d. lgs. n. 59/2017, in particolare, dispone: costituisce titolo di accesso al concorso…il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche…. posto che il legislatore delegato ha previsto il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (intesa quale conseguimento di Pas, Tfa e SSIS), risulta evidente, a parere del Collegio, che il legislatore abbia inteso pienamente equiparare il conseguimento di 24 CFU all’abilitazione specifica”.