Buoni fruttiferi postali. Tribunale di Termini Imerese ribalta i principi di prescrizione e condanna Poste Italiane a rimborsare le somme

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Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali in mancanza non può opporre il decorso del termine prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni.

Ad affermarlo è il Tribunale di Termini Imerese che con una recentissima sentenza, datata 20 maggio 2020, ha modificato l’orientamento giurisprudenziale che si è spesso espresso in senso contrario.
I sottoscrittori di buoni fruttiferi, difesi dall’avv. Giovanni Costanza, chiedevano all’Ufficio di Poste Italiane presso il quale avevano acquistato i titoli il loro rimborso che non veniva concesso per il decorso del termine prescrizionale.
I buoni in questione si presentavano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, l’unica indicazione era la dicitura “buono fruttifero postale a termine”. Ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l’aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.
I titolari dei buoni, agivano in giudizio per vedersi riconosciuto il rimborso delle somme portate sui buoni fruttiferi, oltre agli interessi legali decorrenti dalla sottoscrizione.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane rappresentando che i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dagli attori, emessi nell’anno 2001, appartenevano, a tutti gli effetti, alla serie “AA1” tipologia “a termine” istituita con DM Tesoro 19 dicembre 2000 della durata di sei anni e che gli obblighi d’informazione e comunicazione erano stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti inerenti i Buoni Postali Fruttiferi (decreti di emissione) e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, ritenendo che poiché i buoni non riportano “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest’ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione di cui sopra)” non è possibile ritenere dalla documentazione prodotta che l’intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.
Pertanto il Tribunale ha affermato che “i ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso” avuto riguardo anche al “principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione” .
Il giudice ha quindi condannato Poste Italiane a rimborsare agli attori le somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso oltre interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo.
Nel caso in cui i buoni siano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso.

5 COMMENTS

  1. ogni tanto un po’di giustizia……….che cialtroni e infami venditori di fumo senza dignita’ pur di derubare la povera gente sono capaci di tutto .

  2. Penso che sia una sentenza che e’ dalla parte del risparmiatore.Personalmente dovrei affrontare un caso simile.vovvero buoni fruttiferi di mia zia che e’ deceduta da oltre 10 anni .Ho ritrovato dei buoni a termine che purtroppo sono prescritti ma io non sapevo e le poste non anno fatto sapere nulla . Trovati per caso…Sarà il caso di fare causa?..

  3. Mi sono trovato nella stessa condizione, le Poste mi hanno rifiutato il rimborso di alcuni buoni a termine sottoscritti nel 2001.
    Se qualche associazione dei consumatori potrebbe contattarmi per presentare un ricorso giudiziario sarei molto grato. ([email protected])

  4. Anche in un tribunale di provincia si possono “scrivere” pagine di Giurisprudenza utili in tutto il territorio nazionale. Complimenti all’avvocato Giovanni Costanza e a tutto lo studio.

  5. Signor Bruno, può contattarmi alla seguente e-mail e tramite Confconsumatori provvederemo ad aiutarla.

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