Termini Imerese, Coronavirus: nuova ordinanza del Commissario straordinario ecco cosa cambia

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Già nella giornata di ieri 19 marzo, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva annunciato nuove misure di prevenzione e contenimento contro il Coronavirus.

A seguito di ciò diversi comuni dell’isola hanno adottato le misure emanate dal governo regionale con una ordinanza sindacale o commissariale, come nel caso di Termini Imerese dove è già in vigore la nuova ordinanza per limitare gli spostamenti e quelli che sono definiti fenomeni di assembramento e affollamento. Quest’ultima ordinanza va a richiamare quelle che sono state le precedenti ordinanze commissariali: n. 80 del 06/03/2020; n. 83 del 09/03/2020; n. 93 del 14/03/2020; n. 98 del 16/03/2020 che facevano appunto riferimento alla chiusura di uffici, scuole bar pub ecc, da questo momento però le misure saranno ancora più restrittive.
Cosa cambia ? L’ordinanza parla chiaro: è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole; la chiusura alle ore18,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività:
1) Panifici – Macellerie – Frutta e verdura – Supermercati – Discount di alimentari – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
2) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutte le altre attività qui di seguito specificate: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie; Tabaccai (con la sola eccezione dell’attività di vendita di giornali, riviste e periodici vari);
3) la limitazione alle ore 14,00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi; gli ambulanti relativi alla vendita di alimentari: surgelati, pesce, frutta e verdure possono svolgere la loro attività sino alle ore 18,00 nei giorni feriali mentre vige il divieto assoluto nei giorni festivi e domenicali.
Questi ultimi possono proseguire solo se sono rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Naturalmente tutte le farmacie sono escluse dalle restrizioni anche se queste ultime come tutte le altre attività dovranno eseguire una disinfezione con alcol o cloro. 
Giovanni Azzara