Approvato il bando per l’assegnazione dei lotti e dei capannoni ricadenti all’interno dell’Area artigianale di Castelbuono

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E’ un successo che arriva dopo oltre trent’anni di attese, polemiche e discussioni e lungaggini burocratiche. E’ stato approvato il bando per l’assegnazione dei lotti e dei capannoni con destinazione artigianale ricadenti all’interno del Piano insediamenti produttivi (Pip).

Il Consiglio comunale del 22 settembre 2016 ha adottato il Piano per insediamenti produttivi di contrada Piano Marchese. Altresì il 27 settembre 2016, sempre il Consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per la gestione della zona artigianale. E’ intendimento dell’Amministrazione comunale procedere alla cessione in proprietà, o in diritto di superficie di 20 lotti fabbricabili e in proprietà o in locazione dei capannoni ex Sirap già presenti nell’area, aventi superfici diverse, con destinazione artigianale. Le imprese artigiane interessate all’acquisto dei lotti o dei capannoni, alla cessione in diritto di superficie dei lotti o alla locazione dei capannoni sopra descritti, potranno presentare domanda ai sensi dell’art.6 del Regolamento, al Comune di Castelbuono Settore Urbanistica, Via Sant’Anna n.25. Comune di Castelbuono. Le domande di richiesta di concessione del diritto di superficie e/o della vendita o concessione in locazione, dovranno essere presentate al Settore Urbanistica del Comune di Castelbuono compilate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, cooperativa o consorzio, indicando le generalità, il codice fiscale, la partita Iva, l’ubicazione della sede. Le domande per l’assegnazione delle aree, presentate dalle ditte interessate, verranno esaminate da apposita Commissione per gli Insediamenti Produttivi ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, la quale provvederà a redigere la graduatoria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. In particolare la Commissione propone l’adozione dei provvedimenti di assegnazione dei lotti tenendo conto delle esigenze rappresentate dai richiedenti, avendo cura, comunque, dell’interesse superiore della funzionalità complessiva dell’insediamento e dell’ottimizzazione del piano di localizzazione dell’intera area, tenendo presente i diversi settori di appartenenza dei richiedenti e operando con criteri di omogeneità, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 del Regolamento. I pareri definitivi della Commissione, tradotti nella graduatoria con i relativi punteggi attribuiti, verranno trasmessi alla Giunta Municipale per l’adozione dei provvedimenti definitivi di assegnazione dei lotti. L’assegnazione verrà effettuata sino alla saturazione delle aree disponibili seguendo la graduatoria sopra stabilita. L’assegnazione comporta l’obbligo del trasferimento di proprietà o in diritto di superficie o in locazione del lotto all’assegnatario, con limiti e condizioni stabiliti dal Regolamento. La stipula dell’atto di compravendita deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica dell’assegnazione al soggetto beneficiario. L’inosservanza ingiustificata di tale termine da parte dell’assegnatario comporta l’immediata revoca dell’assegnazione. Il pagamento del prezzo deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito, mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale a seguito di versamento allo stesso della corrispondente somma. Tale prezzo, determinato ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale, è pari a:

1) per la vendita dei lotti 7, 8, 14, 15, B, C, D: 50,92 €/mq;

2) per la vendita dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, E ed F: 28,29 €/mq

3) per la vendita dei capannoni (considerata l’effettiva superficie lorda ai piani): 181,97 €/mq più 50,92 €/mq (valore dell’area di intervento);

4) per la cessione in diritto di superficie delle aree: 0,822 €/mq annui;

5) per la cessione in locazione dei capannoni ex Sirap: 7,9075 €/mq annui.

I lavori oggetto del permesso di costruire dovranno iniziare entro un anno dal rilascio dello stesso ed essere realizzati entro tre anni dall’inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

In caso di effettiva e comprovata necessità, il Comune potrà concedere eventuali proroghe purché, nel complesso, non superiori a 12 mesi. L’attività d’impresa dovrà iniziare, improrogabilmente, entro un anno dall’ultimazione dei lavori.  L’inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi, ove l’assegnatario non dimostri la non imputabilità alla sua volontà, comporta la risoluzione del contratto stipulato. In tal caso si applica la procedura prevista dall’art.1454 del Codice Civile.

Le opere da realizzare, a cura degli assegnatari, nei lotti concessi con diritto di superficie o in vendita, devono avere le caratteristiche costruttive fissate nell’art.15 del Regolamento e nel Permesso di costruire. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimarranno vincolati alla specifica destinazione prevista nel Permesso di costruire. Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell’impresa concessionaria, la costruzione di edifici o la sistemazione di quelli esistenti, nel rispetto delle tipologie fissate nel piano Pip; è fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia, le norme igienico sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale.